PROTOCOLLO D’INTESA PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NELLE DISCOTECHE DELLA PROVINCIA DI ROMA

Protocollo_Provinciale_sulla_Sicurezza_delle_Discoteche

Allegato_al_protocollo

Avviso da stampare ed affiggere all’interno del locale

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRA MINISTERO DELL’INTERNO

ED I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI GESTORI DI DISCOTECHE

E DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

RINNOVO

—————————————————————————————————————-

La Prefettura, le Forze dell’Ordine

e le Associazioni firmatarie del presente Protocollo d’intesa:

CONSIDERATO CHE

In data 21 giugno 2016 è stato sottoscritto tra Il Ministero dell’Interno e le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori degli esercizi di intrattenimento e spettacolo e dei servizi di controllo di cui al D.M. 06/10/2009 un Accordo quadro teso a realizzare un più avanzato sistema di relazioni e sinergie tra gli operatori del settore e le Forze dell’Ordine.

In applicazione di quanto stabilito con il citato Accordo nazionale, in data 31/07/2017 è stato siglato il Protocollo territoriale tra questa Prefettura U.T.G. ed i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori delle discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

La ripresa delle attività di intrattenimento e spettacolo nell’ambito del mutato contesto socio-economico, determinato dall’emergenza epidemiologica tuttora in corso, ha reso indispensabile procedere a un adeguamento delle intese raggiunte con il predetto Protocollo territoriale.

Tale esigenza, profondamente avvertita anche dalle associazioni di categoria, ha imposto l’elaborazione di nuove proposte che, nel solco del sistema già delineato ed ispirato ai principi della “sicurezza partecipata”, intendono rafforzare, attraverso una più stretta collaborazione con tutti gli imprenditori coinvolti nei settori dell’intrattenimento e della sicurezza, le strategie di prevenzione e contrasto dei fenomeni illegali connessi alle attività oggetto dell’intesa.

In particolare, fermo restando l’impianto a suo tempo condiviso che si intende integralmente confermato, le nuove misure vanno nella duplice direzione di arginare la preoccupante crescita del fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche specie da parte dei minori e di garantire l’applicazione della normativa volta al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Pertanto, all’art. 2 “Impegni dei gestori e degli operatori che aderiscono al Protocollo”, sono stati aggiunti i commi dal 7 al 11 che vanno ad integrare il contenuto delle intese stabilite in data 31/07/2017.

PRESO ATTO CHE LE PARTI CONCORDANO SULL’OPPORTUNITA’

di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico intrattenimento danzante e, dall’altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell’abuso di alcol;

di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell’ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;

di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, suscettibili di essere recepiti, integrati ed adattati alle particolari esigenze e problematiche proprie di ciascuna realtà;

di incentivare dette buone prassi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell’ordine anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie,

che le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo svolgano un’azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui ai punti precedenti, in collaborazione con la Prefettura di Roma e le Forze dell’ordine;

di favorire la regolamentazione dei comportamenti dei gestori, del personale comunque impiegato nel settore e degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

DATO ATTO

che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale va riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti no profit ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Informazioni di carattere generale

———————————————————————————————————————————–

Le parti del presente Protocollo, congiuntamente, individuano, per il perseguimento delle finalità in premessa, le seguenti buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all’interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

Il Protocollo è aperto all’adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l’adesione assumeranno gli impegni previsti.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza, salvo diverse intese tra le stesse parti.

Art. 2 – Impegni dei gestori e degli operatori che aderiscono al Protocollo

———————————————————————————————————————————–

I gestori e gli operatori del settore che aderiscono si impegnano a:

a collaborare con le Forze dell’ordine e, in particolare, a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi, evidenziando che:

per tutte le chiamate d’emergenza che rientrano nel concetto di pronto intervento (liti, risse, spaccio di sostanze stupefacenti, persone ubriache moleste e/o in escandescenza…) dovrà essere utilizzato esclusivamente il canale del NUE 112 – Numero Unico di Emergenza;

per tutte le altre segnalazioni che non rivestono il carattere dell’emergenza e che rappresentano o possono rappresentare lo spunto per attività investigative, dovranno essere interessati direttamente i Commissariati di Polizia o le Stazioni dei Carabinieri o, in relazione ai profili di carattere economico-finanziario, i Nuclei Operativi Metropolitani o i Reparti territoriali della Guardia di Finanza, competenti per territorio – secondo apposite prassi che verranno rispettivamente stabilite dai Dirigenti/Comandanti dei predetti Uffici.

a regolamentare l’accesso e la permanenza all’interno dei locali per precluderli a persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti sub A e B dell’Allegato n. 1, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all’interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all’ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell’Allegato medesimo;
ad affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all’ingresso dei locali e al loro interno, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione, al personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, il cui numero minimo andrà calcolato con le seguenti modalità:

1 unità ogni cento persone fino ad una capienza di cinquecento, con un minino di 2 unità, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 persone fino a 1000 persone. Per locali con capienza superiore a 1000 si stabilisce un ulteriore incremento di 1 unità ogni 500 persone.

Resta ferma la possibilità di prevedere, d’intesa con l’Autorità di P.S. competente, l’impiego di ulteriori unità, oltre il minimo sopra indicato, in occasione di eventi per i quali si prevede un afflusso di particolare rilievo.

L’entità del servizio così determinata, per contingenti superiori alle due unità, può prevedere che una quota parte, pari al 30%, sia costituita da personale con mansioni di supporto.

I suddetti operatori, da adibire alle attività di controllo riportate nell’art. 5 del DM 6 ottobre 2009, non potranno essere considerati alternativi alle figure incaricate per l’attuazione degli adempimenti di cui al titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996. In ogni caso non potrà essere impiegato personale che sia stato già oggetto di precedente diniego d’iscrizione o cancellazione dalle liste prefettizie per mancanza di requisiti soggettivi.

a valutare l’installazione, all’interno dei locali ed agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza, gestiti dai titolari degli esercizi stessi, tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;

a segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell’ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al presente Protocollo d’intesa;

a fare frequentare, con profitto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, ad almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente, presso Enti che erogano corsi di formazione, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppure provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori, fatto salvo che l’obbligo formativo non sia stato già assolto.

Rendere edotto il personale addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, delle responsabilità penali previste dagli artt. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a infermi di mente), 690 c.p. (determinazione in altri dello stato di ubriachezza) e art. 691 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);

Assumere ogni opportuna iniziativa volta a consentire la massima sorvegliabilità dei locali da parte dell’Autorità di Polizia;

Garantire l’assoluto rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 di cui al D.L. nr. 19 del 25 marzo 2020, incluse le recenti normative in tema di green pass di cui al D.P.C.M. del 17/06/2021 ed alla circolare Ministeriale del 10/08/2021;

Prevedere, al fine di evitare l’insorgere di problematiche incidenti sull’ordine e la sicurezza pubblica, un eventuale impiego di personale addetto ai flussi di avventori in aggiunta ai contingenti di cui all’art. 2, comma 3°, per favorire l’ingresso e l’uscita dai locali ed evitare il formarsi di assembramenti nelle adiacenze delle stesse attività nonché immotivati e prolungati stazionamenti anche per l’acquisto di prodotti o servizi all’interno dei locali, spesso causa di liti ed aggressioni tra gli stessi avventori;

Adottare efficaci strumenti operativi soprattutto in presenza di locali con limitata capienza per evitare l’eventuale occupazione, da parte degli avventori, dei marciapiedi adiacenti e parte della sede stradale al fine di non ostacolare il regolare flusso pedonale ed automobilistico, deteriorare il decoro urbano e aumentare, conseguentemente, il senso di insicurezza nei cittadini residenti.

Art. 3 – Impegni delle Organizzazioni che aderiscono al Protocollo

———————————————————————————————————————————–

Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano, particolarmente, a:

sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa dei gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all’uopo periodicamente organizzati;

collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all’organizzazione dei corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all’attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell’abuso di tali bevande;

favorire e sostenere, all’interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d’intesa con le Forze di Polizia, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell’abuso di alcolici nonché di ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani. Le iniziative avviate saranno comunicate con cadenza semestrale alla Prefettura di Roma per l’espletamento delle attività di monitoraggio.

Art. 4 – Impegni dell’Amministrazione dell’Interno

———————————————————————————————————————————–

L’Amministrazione dell’Interno si impegna, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno ai protocolli territoriali e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:

mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale. Ciò soprattutto anche ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 100 del TULPS, fatto salvo il potere discrezionale del Questore, previsto nella norma richiamata, sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell’ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione

ritenere configurabile il “legittimo motivo” di cui all’art. 187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto 2, dall’art. 2, dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l’accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;

impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;

anche su segnalazione delle aziende autorizzate o delle Associazioni di Categoria, intensificare l’attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali/abusive di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari. Nei casi di maggiore rilevanza, tenuto conto che i controlli rivestono aspetti di natura sia strettamente amministrativa che fiscale ovvero di ordine pubblico, verranno effettuati, controlli congiunti tra Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato.

Per inoltrare le indicate segnalazioni di attività abusive o di situazioni di criticità, potranno essere utilizzati l’indirizzi PEC: della Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it; del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma: trm34520@pec.carabinieri.it

Art. 5 – Impegni congiunti finali

———————————————————————————————————————————–

Le parti congiuntamente si impegnano a:

promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte a individuare ed inibire l’organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
verificare, entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Il presente protocollo ha validità triennale dalla data di stipula ed è aperto all’adesione di altri operatori del settore.

Loading