“STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA SUSSIDIARIA”, abbreviata in ” A.I.S.S.”. DENOMINAZIONE
E’ costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA SUSSIDIARIA”, abbreviata in ” A.I.S.S.“.
E’ formata dalla libera associazione di imprese, imprenditori e soggetti privati in genere, operativi nei settori delle investigazioni e della sicurezza sussidiaria personale o aziendale, security e servizi in genere.
L’associazione è apolitica ed apartitica ed i propri soci possono essere iscritti in qualsiasi altro tipo di Ente od Associazione e ricoprire in esse anche le cariche dirigenziali previste dai relativi regolamenti.
L’associazione ha sede legale in Roma (RM), Corso Duca di Genova 253 – 00122
L’associazione può in base alle modalità previste dal regolamento istituire sedi secondarie, comunque dipendenti dalla sede principale.
FINALITA’
Art. 1 – La “A.I.S.S.” è una libera associazione di imprese, imprenditori ed operatori del settore sicurezza, security e servizi in genere, personali o aziendali, siano essi legittimati con licenze prefettizie e/o comunali, sia che operino privi di licenze, in forma di imprese individuali, società di capitali.
Tutte le categorie dell’Associazione hanno pari diritti, dignità e rappresentanza.
L’Associazione si rivolge alle aziende, agli imprenditori ed agli operatori dei seguenti settori:
- investigazioni, sicurezza sociale, personale od aziendale, security, accoglienza clientela, anti taccheggio, mancanze inventariali, servizi di sicurezza tecnica, steward, tutela della tranquillità soggettiva, portierato (escluso quello degli adibiti esclusivamente a civile abitazione) e quanto altro può essere reso a livello di servizio per le aziende e le persone;
- Servizi connessi ad ogni attività regolata dall’art. 134 T.U.L.P.S. sia nella attuale formulazione sia nelle sue modifiche e/o ampliamenti;
- Possono altresì aderire all’associazione le aziende che svolgono le attività di servizi fiduciari, non comprese tra quelle esclusivamente previste dal d.m. 269/2010 per la vigilanza privata da eseguirsi da guardie particolari giurate. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono ,nell’ambito delle leggi che la regolano attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché il trasporto valori ed altri servizi previsti dalla normativa in essere e in divenire, in esclusiva agli istituti di vigilanza privata.
- servizi sussidiari non armati in genere;
- servizi di sicurezza a mezzo di videosorveglianza;
- uffici di indagini accertative e peritali inerenti l’infortunistica stradale e in generale la sinistrosità avente copertura assicurativa, periti assicurativi, consulenti, giuristi, avvocati e liberi professionisti negli specifici settori;
- servizi di portierato, maschere, organizzazione di spettacoli, concerti.
L’associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
– promuovere e perseguire iniziative di carattere culturale, sociale, ricreative, legislative e di solidarietà sociale con particolare riferimento al contesto nazionale.
In particolare l’Associazione promuove le seguenti iniziative:
a) la promozione ed il mantenimento del più alto livello morale e professionale dei soci;
b) la salvaguardia ed il prestigio di fronte all’autorità e i cittadini;
c) la promozione di ogni attività tesa al pieno riconoscimento giuridico delle categorie rappresentate dall’associazione;
d) la difesa giuridica ed economica delle categorie rappresentate, vigilando che l’espressione della volontà degli associati sia tutelata ed attuata presso tutte le sedi competenti;
e) definire, promuovere e sviluppare corsi di istruzione e formazione psicofisica a tutti i livelli, corsi di formazione professionale per operatori alle Investigazioni, alla sicurezza ed alla security, formazione a security manager;
f) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi statutari.
Per il conseguimento di detti fini la Associazione “A.I.S.S.” può collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga opportuno avere collegamenti, anche aderendo ad essi od acquisendoli nella propria struttura adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale con lo scopo di raggiungere una riunificazione associativa ed una coordinazione degli addetti alla Sicurezza in generale facenti parte delle categorie ragione dell’associazione stessa.
Possono altresì aderire all’Associazione le aziende che svolgono le attività’ di servizi fiduciari, non ricomprese tra quelle esclusivamente previste dal D.M.269/2010 per la vigilanza privata da eseguirsi da guardie particolari giurate.
Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell’ambito delle leggi che la regolano, attività’ di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché’ trasporto valori ed altri servizi previsti dalla normativa in essere e in divenire, in esclusiva agli istituti di vigilanza privata.
DURATA
Art. 2 – La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
PATRIMONIO, ENTRATE E USCITE
Art. 3 – Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- a) quote associative annuali;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) contributi straordinari dei soci;
- d) contributi, proventi e quote associative periodiche ottenuti attraverso l’attività istituzionale dell’Associazione;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- f) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
Le uscite dell’Associazione sono costituite da :
- a) uscite per la gestione annuale dell’esercizio;
- b) uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento dei capitali fissi ed attrezzature, spese di gestione personale ed altro.
- c) rimborsi spese, indennità a Presidente, Consiglieri, Consulenti e altri che il consiglio direttivo reputi necessario per il raggiungimenti degli scopi dell’associazione
Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’eventuale fondo sociale verrà investito per le finalità statutarie con delibera a maggioranza dell’Assemblea.
ORGANI SOCIALI NAZIONALI
Art. 4 – Sono organi nazionali della “A.I.S.S.”:
1- l’Assemblea Nazionale;
2- il Presidente;
3- il Vice Presidente;
4- il Segretario Nazionale;
5- il Comitato Direttivo.
Il Presidente può costituire altri organi/ figure/ cariche necessarie agli scopi o alla gestione dell'”A.I.S.S.”.
Art. 5 – Organi Regionali
- Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale può costituire altri organi/figure/cariche necessarie agli scopi o alla gestione dell'”A.I.S.S.” in merito alla regione di competenza.
Art. 6
Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.
GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI
Art. 7 – L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale definisce e indirizza le linee guida con le quali perseguire gli scopi fissati nello statuto della “A.I.S.S.”. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando stabilito dal Comitato Direttivo, è convocata dal Presidente su delibera del Comitato Direttivo che ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno e procede alle conseguenti comunicazioni.
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell’Avviso di Convocazione nella bacheca sociale, e via fax, e-mail, posta prioritaria, indicante data, ora, luogo e l’ordine del giorno della riunione ai Soci 8 (otto) giorni prima della riunione sia Ordinaria che Straordinaria in prima e seconda convocazione. L’ Assemblea in seduta Ordinaria o Straordinaria può essere convocata su domanda scritta, firmata da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci aventi diritto a norma dell’Art. 20 del Codice Civile.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente di Assemblea, designato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea. Delle adunanze assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera a scrutinio palese.
Art. 8 – Composizione dell’Assemblea Nazionale
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci che risultino iscritti all’Associazione 20 (venti) giorni prima della data dell’adunanza ed in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare con delega soltanto un altro socio.
Art. 9 – Competenze dell’Assemblea Nazionale
Delibera :
– sull’approvazione del rendiconto economico e finanziario e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
– sull’eventuale affiliazione della Associazione ad altre Organizzazioni nazionali, internazionali o sovranazionali o costituzione di enti multilaterali;
– sulla nomina dei Coordinatori Regionali.
Dispone, su proposta del Presidente, lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole a maggioranza.
Ha competenze di promozione e indirizzo sull’attività associativa.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta legalmente in tutte le sedi istituzionali.
Convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea Nazionale.
Nomina i componenti del Comitato Direttivo e il Segretario Nazionale.
Stabilisce annualmente, sentito il parere del Comitato Direttivo, la quota associativa .
Dispone, sentito il parere dell’Assemblea Nazionale, l’esclusione dell’associato per comportamenti gravi o contrari alle finalità associative.
In caso di dimissioni il Presidente viene eletto a maggioranza dall’Assemblea Nazionale.
Al Presidente sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione essendo di competenza del Presidente tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente può rilasciare procura a terzi, il Vice-Presidente o il Segretario o un membro del Comitato Direttivo, purchè soci, per il compimento di atti continuativi nell’interesse dell’Associazione.
Art. 11 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è membro del Comitato Direttivo; sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di necessità o su delega del Presidente.
Il Vice-Presidente è eletto dal Presidente
Art. 12 – Segretario Nazionale
Il segretario Nazionale è eletto dal Presidente .
Resta in carica fino a revoca del Presidente.
Dirige e coordina le attività amministrative, gestionali e burocratiche dell’Associazione dando corso alle direttive del Presidente.
Art. 13 – Il Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale promuove e coordina l’azione della Associazione secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Presidente e dall’Assemblea Nazionale.
Sono membri del Comitato Direttivo Nazionale gli associati che siano:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario Nazionale;
– n. 2 (due) Consiglieri nominati dall’Assemblea dei soci.
Art. 14 – Competenze del Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale delibera anche a mezzo Tele-videoconferenza o altri mezzi elettronici, sulla eventuale costituzione di Commissioni e Comitati, sulla nomina ed il numero dei componenti, sulla durata e sugli incarichi assegnati a tali Commissioni e Comitati; su quanto altro demandato per legge o per statuto e necessario per il funzionamento dell’Associazione; ha funzioni consultive di indirizzo e coordinamento per le attività associative volte al conseguimento delle finalità primarie.
Se viene a mancare per qualsiasi causa il Presidente, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni sino alla nomina del nuovo Presidente. A tale scopo, il Vice Presidente convocherà entro 60 (sessanta) giorni una assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno, di cui una per redigere il bilancio consuntivo e preventivo o, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o, quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri, nella sede sociale, a mezzo comunicazione scritta o fax, indicante la data, l’ ora, il luogo e l’ ordine del giorno della riunione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni al domicilio di ciascun Consigliere e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori, se eletto.
La convocazione può essere fatta, in caso di straordinaria urgenza telegraficamente con preavviso di 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e, in mancanza, dal membro più anziano. All’interno del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale a cura del segretario, sono letti seduta stante e sottoscritti almeno dal Presidente e dal Segretario.
Al Comitato Direttivo spettano oltre a quanto previsto per Legge i seguenti compiti specifici:
– predisporre il Regolamento Nazionale Interno e le eventuali variazioni da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
– deliberare sull’assunzione del personale dipendente;
– organizzare e realizzare congressi, convegni, incontri a carattere locale e/o a livello nazionale od internazionale;
– demandare a commissioni e comitati, di sua scelta, qualora non vi provveda l’Assemblea dei soci o il Presidente, lo studio dei programmi e delle attività tese alla realizzazione degli obiettivi statutari dell’ Associazione;
– predisporre, definire e fissare gli stanziamenti occorrenti alla realizzazione dei progetti dell’ Associazione;
– fissare eventuali indennità e rimborsi spettanti a Consiglieri ed a coloro che, su incarico del Presidente, siano richiesti a rappresentare l’Associazione presso Enti Pubblici o Privati o in manifestazioni di particolare rilievo;
– istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, dipendenti dalla sede legale, secondo i criteri del presente Statuto e del Regolamento Interno;
– autorizzare la realizzazione di pubblicazioni e interventi editoriali recanti il marchio dell’Associazione;
– sulla eventuale nomina dei componenti l’organo di controllo, il Collegio dei Revisori, previa fissazione del numero dei suoi componenti;
Art. 15 – Il Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale rappresenta l’Associazione nell’ambito della regione di appartenenza, controllandone l’attività.
Viene nominato dall’assemblea e la sua carica dura tre anni.
Assicura la continuità della linea associativa nazionale.
SOCI
Art. 16 – Soci
Sono Soci le persone fisiche o giuridiche che hanno dato vita all’Associazione condividendone i fini e gli scopi. Tutti i Soci, sia come persona che come impresa, sono tenuti al pagamento delle quote sociali. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è assicurato ad ogni associato il diritto di voto per ogni delibera dell’Assemblea. Godono del diritto di voto, in sede assembleare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Comitato Direttivo con l’osservanza delle modalità previste dal regolamento interno.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 – Libri Sociali – Gestione – Bilancio
Sono libri sociali:
– il verbale delle assemblee;
– il libro degli associati.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, secondo le disposizioni statutarie, corredandolo di una relazione.
Indipendentemente dalle disposizioni fiscali e di legge alle quali l’Associazione ha l’obbligo di uniformarsi in base al regime fiscale adottato, i rendiconti dovranno essere stilati secondo criteri di correttezza e trasparenza, facendo riferimento, se necessario, alle disposizioni del Codice Civile valevoli per le società di capitali. Le operazioni di gestione potranno essere annotate con il metodo della partita semplice o doppia a seconda della complessità delle medesime e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e fiscali obbligatorie adottate.
I libri sociali sono conservati presso la sede legale dell’ Associazione. Tutti i libri suddetti devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, se obbligatorio per legge, bollati in ogni foglio; la vidimazione, se dovuta, deve essere eseguita a norma degli art. 2215 2216 del Codice Civile. I soci hanno diritto di esaminare e chiedere estratti di tutti i libri e scritture.
Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione
Sono considerate cause di scioglimento, oltre a quelle previste dal Codice Civile:
– la riduzione del numero di soci a meno di 3 (tre);
– la delibera assembleare straordinaria di scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art .3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
Art.19 – Norme Conclusive
Per quanto non previsto dal presente Statuto e nel Regolamento Interno valgono le norme previste dalla legge in materia di associazioni non riconosciute. “.