Il settore sicurezza eventi e discoteche è stato il primo a fermarsi a seguito delle disposizioni anti-Covid19 e l’ultimo a ripartire. Questo ha fatto sì che migliaia di Operatori si ritrovassero dalla sera alla mattina “parcheggiati”: non venendo impiegati in altre attività di controllo – come noi di A.I.S.S. avevamo più volte richiesto – sono dunque stati costretti a cercare altrove la propria fonte di reddito. Con quali conseguenze oggi?
Molto pesanti. Oggi infatti, in piena ripartenza, il settore stenta a reperire personale autorizzato, e così risaltano fuori gli abusivi provenienti da pseudo-associazioni di volontariato di ogni genere e con ogni divisa, che offrono personale a prezzi stracciati tramite “un rimborso spese”. Il tutto ai danni delle agenzie autorizzate ai sensi dell’articolo 134 T.U.L.P.S., nonché del personale in possesso di decreto prefettizio, ovvero degli Addetti ai servizi di controllo.
Le agenzie autorizzate ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. sono titolate a svolgere determinati servizi e per farlo risultano soggette ad adempimenti burocratici e amministrativi. Impiegano inoltre personale in possesso di autorizzazioni concesse solo a seguito di corsi e successive verifiche, atte a confermare come il soggetto che opera sia persona di assoluta e comprovata moralità, oltre a non aver avuto problemi con la Giustizia.
Gli Addetti ai servizi di controllo sono personale legato tramite rapporto di dipendenza con la Società, per tramite di un CCNL che consente quindi il pagamento di tasse e contributi all’Erario.
L’impiego degli Addetti ai servizi di controllo viene preventivamente comunicato alle Autorità competenti, in modo che le Autorità suddette siano a conoscenza non solo del numero di addetti ma anche dei nominativi e delle relative autorizzazioni, per consentire verifiche e controlli anche post- evento.
Autorizzazioni, licenze, corsi di formazione, controlli Prefettizi, per poter operare nel campo della sicurezza privata, e poi… arrivano pseudovolontari di associazioni varie che si sostituiscono nel mercato a chi da sempre lo Stato ha autorizzato l’attività, per una manciata di euro sotto forma di rimborso spese eludendo tasse e contributi, come è possibile operare in questa situazione di dumping che di fatto svilisce un mercato, quello della sicurezza privata, facendo crollare le paghe dei lavoratori?
È arrivato il momento di porre fine a questa “invasione di campo”, per troppo tempo tollerata, e consentire al “mercato sano” della Sicurezza di poter operare senza dover competere con soggetti con diverso percorso autorizzativo diverse finalità e diversa fiscalità , che altro non fanno se non far scendere pericolosamente le paghe degli Operatori professionisti e autorizzati.
Per un’agenzia autorizzata è impossibile competere con i prezzi delle associazioni: il costo orario da CCNL prevede infatti contributi e oneri che da soli rappresentano più del doppio di quanto percepisce il “volontario” pagato con rimborso spese, senza contare l’assenza di abilità e competenze richieste dal Ministero, sulle quali si sorvola allegramente nei controlli agli pseudo-volontari.
A.I.S.S. è impegnata da anni nella lotta contro ogni forma di lavoro abusivo, per consentire alle società sane di poter operare in una logica di sana concorrenza, basata non sulle paghe da fame ma sulla qualità dei servizi offerti.
Eppure, dopo anni di denunce e segnalazioni, richieste di intervento rivolte alla Politica in molteplici forme e campagne di sensibilizzazione, si continua come se nulla fosse…
Eppure la Legge parla chiaro: “ai sensi dell’art. 16 del Codice della Protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito ‘Codice’) non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc”.. Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi “le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle Autorità di Protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini”. In caso di manifestazioni pubbliche, genericamente intese, l’impiego del VOPC può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica.
Preme altresì precisare che, ancorché nell’ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l’espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla Sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio e ai compiti di protezione civile:
– attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell’art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell’art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009.
– servizi di vigilanza ed osservazione
– protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche
– controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
– adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso
Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di Polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l’intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell’autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l’uso di palette dirigitraffico.
Perchè non si tutelano le Società autorizzate ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e i loro Lavoratori in possesso di autorizzazione prefettizia?
Se la politica vuole aiutare chi lavora onestamente ha il dovere di intervenire e porre fine a questa situazione paradossale aiutando le aziende autorizzate ai sensi del 134 TULPS e i lavoratori mettendo mano una volta per tutte alle varie circolari, riprendendo il senso della Circolare “Gabrielli” che aveva lucidamente e razionalmente attribuito ruoli e funzioni a chi la sicurezza la fa di mestiere.
Se non ora, quando?
RIFERIMENTI
- https://www.protezionecivile.gov.it/
- https://www.protezionecivile.gov.it/
- http://www.prefettura.it/
- https://www.interno.gov.it/