Tesserini di riconoscimento investigatori privati, soddisfazione di AISS per il risultato ottenuto
Ci sono voluti quasi due decenni di richieste, discussioni e ricorsi, ora il provvedimento per il tesserino di riconoscimento per gli investigatori è realtà.
Il Presidente di AISS Franco Cecconi e il responsabile settore investigazioni, Nicola Rutigliano, esprimono soddisfazione per il traguardo raggiunto nella lunga battaglia condotta dal settore per l’ottenimento di una tessera di riconoscimento.
Il settore sicurezza privata ed investigazioni in Italia, necessita di aggiornamenti legislativi importanti, l’ottenimento del cartellino è un piccolo ma significativo riconoscimento di una professione autorizzata, purtroppo sono ancora tante le lacune legislative, aggiunge il presidente di AISS Franco Cecconi, vedasi ad esempio il mancato riconoscimento del ruolo della guardia del corpo, che limita l’operatività dell’industria italiana della sicurezza.

Nicola Rutigliano, responsabile nazionale settore investigazioni di AISS: “Sono passati 12 anni da quando ci opponemmo, con ricorso al TAR del Lazio , all provvedimento di diniego al rilascio del tesserino emesso dal ministero dell’Interno del 28/07/2014, ci sono voluti più 12 anni per ottenerlo, nel frattempo il mercato si è evoluto ed è cambiato il mondo. Occorrerebbe per salvaguardare i lavoratori ed il mercato, rivedere ed integrare i riferimenti legislativi, i tempi di risposta del legislatore Italiano non sono rispondenti alle esigenze del mercato e pregiudicano la capacità di intraprendere del settore.
IL MINISTRO DELL'INTERNO Scarica
(GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022)
Visto l'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno l'approvazione
del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di
istituti di investigazione privata e di investigatore privato
dipendente da un istituto di investigazione privata;
Visto l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) che
subordina l'esercizio dell'attivita' di investigazione privata al
previo conseguimento di un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto;
Visto l'art. 257-bis, comma 1, del regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635 del 1940, ai sensi del
quale il titolare dell'istituto di investigazione privata richiede la
licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. anche per coloro che,
nell'ambito del medesimo istituto, svolgono professionalmente
l'attivita' di investigazione e ricerca;
Visto l'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, che
istituisce la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui
all'art. 134 T.U.L.P.S., prevedendo, al comma 5, che la medesima
commissione esprima un parere obbligatorio sugli schemi dei decreti
ministeriali previsti dal titolo IV del predetto regio decreto n. 635
del 1940;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» ed, in particolare,
l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale spettano all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti di produzione e fornitura
delle carte-valori;
Considerato che il tesserino attestante la qualita' di titolare di
istituti di investigazione privata e di investigatore privato
dipendente ha la natura di carte-valori, in quanto possiede entrambe
le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b)
della legge 13 luglio 1966, n. 559;
Acquisito il parere espresso dalla citata Commissione consultiva
centrale di cui all'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del
1940, nella seduta del 12 aprile 2022, che ha espresso,
all'unanimita', un parere favorevole senza condizioni;
Ritenuta la necessita', al fine di dare attuazione al citato art.
254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, di procedere
all'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di
titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore
privato dipendente da un istituto di investigazione privata;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina l'approvazione del modello del
tesserino attestante, a norma dell'art. 254, comma 3, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualita' di titolare di istituti di
investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un
istituto di investigazione privata, stabilendo, altresi', le
procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del
Governo rilasciano il predetto tesserino.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
l'Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, recante il «Regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
c) «istituto di investigazione privata», l'istituto autorizzato a
svolgere attivita' di investigazione, di ricerche o di raccolta di
informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134, primo
comma, del regio decreto n. 773 del 1931;
d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che
esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto
di privati;
e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione
privata», colui che svolge professionalmente l'attivita' di
investigazione e ricerca nell'ambito di un istituto di
investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto
di privati;
f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino
attestante, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635
del 1940, la qualita' di titolare di istituti di investigazione
privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti;
g) «Prefettura», la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo;
h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio
1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello
Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore
fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente
alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.