Le agenzie investigative e di sicurezza con il CCNL AISS aderiscono al Fondo PreviLavoro Italia
Dal 1° ottobre 2026 assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente: 10,75 euro mensili interamente a carico dell’azienda, prima copertura da gennaio 2027.
Roma, 6 ottobre 2026 – Il 10 settembre 2026 AISS – Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, Federterziario e Piuservizi, per la parte datoriale, e la Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile, per i lavoratori, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che individua nel Fondo PreviLavoro Italia il fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale degli istituti di vigilanza, investigazione, security, safety e delle agenzie di sicurezza sussidiaria che applicano il CCNL del 26 novembre 2024 (codice CNEL HV40, codice COB 7460).
L’Accordo, depositato al CNEL il 15 settembre 2026, modifica e integra l’art. 13 del CCNL, in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Prende il posto del precedente riferimento al fondo sanitario “costituendo” e dà piena attuazione a una tutela già prevista dal contratto.
Chi è coinvolto e come funziona
L’iscrizione è obbligatoria per i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, per gli apprendisti e per i dipendenti a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi. Il datore di lavoro può iscrivere anche i dipendenti a termine tra 3 e 12 mesi e i collaboratori previsti dal CCNL. Restano esclusi i lavoratori con contratto intermittente.
Il contributo è di 129 euro l’anno, pari a 10,75 euro al mese per ciascun lavoratore in forza, interamente a carico dell’azienda: nessuna trattenuta in busta paga. Il primo mese di competenza è ottobre 2026.
Il versamento è mensile, entro il 16 del mese successivo, con modello F24 e causale “PREV” nella sezione INPS. La prima scadenza è il 16 novembre 2026. Al pagamento va abbinata la trasmissione del flusso UNIEMENS con codice PREV, con importi e periodo di competenza coincidenti.
La copertura sanitaria parte dal primo giorno del terzo mese successivo al primo versamento: per la contribuzione di ottobre 2026, da gennaio 2027. In caso di cessazione del rapporto, la copertura prosegue per i tre mesi successivi, se la contribuzione è stata regolare.
Se l’azienda non versa
In caso di omesso versamento, l’azienda deve riconoscere al lavoratore un elemento sostitutivo di 30 euro lordi mensili per 13 mensilità. L’importo non è assorbibile, entra nella retribuzione di fatto e incide su tredicesima, ferie, festività e TFR. Spetta per intero anche ai lavoratori part-time, senza riproporzionamento.
L’elemento sostitutivo non esonera il datore dalle altre responsabilità: se il lavoratore sostiene spese sanitarie che il Fondo avrebbe coperto, l’azienda può essere chiamata a risponderne.
La posizione di AISS
«Con questo accordo la sanità integrativa diventa per i lavoratori del nostro settore una tutela concreta, con regole chiare e costi certi per le imprese», dichiara il presidente di AISS dott. Franco Cecconi. «Chiediamo ad aziende, consulenti del lavoro e software house di predisporre fin da ora gli aggiornamenti per la mensilità di ottobre e la scadenza del 16 novembre».
Le indicazioni operative complete sono disponibili presso AISS. Per quanto non indicato, si rinvia al CCNL del 26 novembre 2024, al Verbale di Accordo e al Regolamento del Fondo PreviLavoro Italia (www.previlavoroitalia.it).
AISS – Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria rappresenta le imprese della sicurezza sussidiaria, della vigilanza e delle investigazioni private. È parte firmataria, con Federterziario, Piuservizi e UGL Sicurezza Civile, del CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza (CNEL HV40), con l’assistenza tecnica di ANCL.