Bologna, licenza sospesa per sette giorni: quando il controllo lo fa chi non può farlo

Segreteria News

Il provvedimento del Questore riapre il nodo dell’abusivismo negli addetti ai servizi di controllo e dell’obbligo di cooperazione con le forze dell’ordine in capo al titolare del pubblico esercizio.

La decisione del Questore di Bologna, che ha sospeso per sette giorni tutte le autorizzazioni di un locale in via Santo Stefano, merita una lettura che vada oltre la cronaca della singola rissa. Il provvedimento, assunto ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, interviene su una vicenda che la stessa comunicazione della Polizia definisce in termini inequivoci, una violenta lite fra un addetto alla sicurezza e un cliente consumatasi nella notte tra il 22 e il 23 marzo, che i gestori non avrebbero segnalato alle forze dell’ordine, assumendo un comportamento omissivo che non ha consentito di evitare la degenerazione dell’episodio.

La ricostruzione è di quelle che, per chi si occupa di sicurezza sussidiaria, suonano familiari nella loro drammatica ripetitività. Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti sono intervenuti solo grazie alle segnalazioni di passanti, uno dei quali avrebbe visto un addetto alla sicurezza trascinare all’esterno del locale un avventore in stato di ebbrezza, colpendolo con calci e pugni. Nel seguito della vicenda il cliente, rientrato in sé, avrebbe reagito staccando lo specchietto retrovisore di un ciclomotore e minacciando il buttafuori, dando luogo a una colluttazione interrotta solo dall’arrivo delle pattuglie. La Questura osserva come la mancata chiamata tempestiva alle forze dell’ordine abbia di fatto consentito all’addetto alla sicurezza di intervenire in modo autonomo, mettendo in atto condotte potenzialmente pericolose e violente. E aggiunge, con un passaggio che per AISS è decisivo, che il gestore si era affidato a una persona non qualificata per svolgere il servizio di sicurezza, violando le disposizioni che regolamentano i requisiti e le autorizzazioni degli Addetti ai Servizi di Controllo.

Due sono quindi le violazioni che la Questura legge in filigrana, l’omissione del dovere di collaborazione attiva con le forze di polizia e il ricorso a personale privo dei requisiti normativi. Sono due facce della stessa medaglia, e l’una rende possibile l’altra.

Sul primo punto il quadro è chiaro da tempo. L’articolo 100 TULPS, nella lettura consolidata della giurisprudenza amministrativa e nella circolare interpretativa del Ministero dell’Interno, non è una norma sanzionatoria in senso stretto ma uno strumento di prevenzione, orientato alla tutela anticipata della sicurezza pubblica. Il titolare della licenza non è un soggetto passivo, è un obbligato, tenuto ad attivarsi concretamente per ogni misura che rientri nelle sue facoltà al fine di mantenere l’ordine pubblico, cooperando in modo non rituale con le forze dell’ordine. Una chiamata tempestiva al 112 non è un gesto di cortesia istituzionale, è un adempimento, e la sua omissione non resta confinata al piano soggettivo del gestore perché rileva oggettivamente ai fini della valutazione prognostica che il Questore è chiamato a compiere.

Sul secondo punto occorre ricordare, ancora una volta, che la figura dell’Addetto ai Servizi di Controllo in Italia non è un ruolo generico. La legge 15 luglio 2009, n. 94, all’articolo 3, commi da 7 a 13, ha istituito la professione dell’Addetto ai Servizi di Controllo, disciplinata nel dettaglio dal decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009. Iscrizione obbligatoria nell’elenco prefettizio, requisiti di onorabilità, idoneità psico-fisica certificata, corso di formazione professionale di novanta ore riconosciuto dalle Regioni con esame finale, revisione biennale dell’iscrizione, divieto di porto d’armi, obbligo di riconoscibilità. Non si tratta di adempimenti formali, è l’architettura che distingue un addetto al controllo da un sorvegliante improvvisato, un professionista da un abusivo. E la legge, all’articolo 3 comma 13, prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi esercita l’attività senza possedere i requisiti previsti.

Qui si innesta la posizione che AISS porta avanti da anni, nelle audizioni, nelle comunicazioni istituzionali, nei tavoli prefettizi. L’abusivismo nel controllo non è un problema marginale del settore, ne è il sintomo più visibile e il moltiplicatore dei rischi. Quando un gestore risparmia affidando il servizio a personale non iscritto all’elenco prefettizio, non si limita a eludere un costo, importa nel proprio locale una variabile incontrollabile di violenza potenziale, scarica sull’avventore e sul passante gli effetti di una scelta imprenditoriale scorretta, e finisce per trascinare nella degenerazione anche la reputazione delle aziende di sicurezza che operano correttamente, assumono personale qualificato, rispettano il contratto collettivo di categoria Codice CNEL (HV40) e sostengono gli oneri della formazione continua.

Il provvedimento del Questore di Bologna, letto in questa cornice, è un atto di igiene istituzionale. Tutela la cittadinanza, ricorda ai titolari dei pubblici esercizi che la licenza è un rapporto di fiducia con lo Stato e non un diritto incondizionato, e riafferma che la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico non si improvvisa. AISS continuerà a sostenere, in ogni sede competente, che la professionalizzazione del settore della sicurezza sussidiaria e il contrasto all’abusivismo sono le due leve indispensabili perché episodi come quello di via Santo Stefano diventino l’eccezione che si è voluta, non la regola che si è tollerata.