Flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali 2026: cosa cambia per il settore della sicurezza privata

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Flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali 2026: cosa cambia per il settore della sicurezza privata

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ma restano nodi interpretativi da sciogliere. Il CCNL Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza (CNEL HV40) rientra tra i contratti ammessi al beneficio.

Il quadro normativo

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025) ha introdotto, all’articolo 1, comma 7, una misura di favore destinata a incidere in modo significativo sulle buste paga di milioni di lavoratori dipendenti del settore privato. In sostanza, gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, quando derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, in luogo della tassazione ordinaria progressiva. L’applicazione opera in automatico, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore.

Il beneficio è riservato ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 non superiore a 33.000 euro. Vale la pena ricordare che nella versione originaria del disegno di legge la soglia era fissata a 28.000 euro: l’innalzamento a 33.000 euro è stato ottenuto durante l’esame al Senato, ampliando in modo considerevole la platea dei beneficiari.

La portata della misura in cifre

Secondo la relazione tecnica allegata alla manovra, la platea stimata dei beneficiari si attesta a circa 3,8 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato. Il dato è stato calcolato partendo dai 5,7 milioni di lavoratori che, secondo l’ISTAT, risultavano a fine giugno in attesa del rinnovo contrattuale, sottraendo la componente pubblica e i soggetti con reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia dei 33.000 euro.

L’impatto finanziario previsto è rilevante: si stima un minor gettito IRPEF e addizionali di competenza pari a 781,8 milioni di euro, a fronte di un’imposta sostitutiva attesa di 138,9 milioni di euro. Questi numeri confermano la volontà del legislatore di concentrare lo sgravio su fasce di reddito medio e basse, dove l’effetto sul potere d’acquisto reale risulta più incisivo.

Per avere un ordine di grandezza dell’impatto concreto in busta paga, consideriamo un lavoratore che riceva un aumento lordo mensile di 80 euro derivante dal rinnovo contrattuale. Con il regime ordinario, la trattenuta fiscale su quell’importo potrebbe facilmente superare il 25–40% tra IRPEF e addizionali. Con l’imposta sostitutiva al 5%, la trattenuta si riduce a soli 4 euro, con un vantaggio netto immediatamente percepibile. Analogamente, nel caso di arretrati contrattuali liquidati in un’unica soluzione, ad esempio 600 euro lordi, la tassazione agevolata comporta una trattenuta di appena 30 euro, contro importi ben più elevati in regime ordinario.

Un intervento che si inserisce in un quadro più ampio

La detassazione degli aumenti contrattuali non è un provvedimento isolato, ma si colloca all’interno di un pacchetto articolato di interventi sul cuneo fiscale contenuti nella Legge di Bilancio 2026. La stessa manovra ha ridotto l’aliquota IRPEF intermedia dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, ha abbassato all’1% l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e di partecipazione agli utili d’impresa per il biennio 2026–2027 (innalzando il tetto da 3.000 a 5.000 euro), e ha introdotto un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. Quest’ultima misura interessa una platea stimata di 2,3 milioni di lavoratori, con minori entrate fiscali valutate in 621 milioni di euro per il solo 2026.

Per il settore della sicurezza privata, dove il ricorso al lavoro notturno, festivo e a turni è strutturale e non episodico, la combinazione di queste due misure può produrre un effetto cumulativo particolarmente significativo sulle retribuzioni nette.

Il CCNL Vigilanza e Sicurezza AISS tra i contratti ammessi

Il CCNL dei Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza, sottoscritto il 26 novembre 2024 da A.I.S.S., Federterziario e PiùServizi insieme alla Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile e con l’assistenza tecnica di ANCL (Codice CNEL HV40, Codice Contratto INPS 291), possiede tutti i requisiti oggettivi per l’accesso all’agevolazione. La data di sottoscrizione rientra pienamente nella finestra temporale prevista dalla norma (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) e il contratto prevede aumenti retributivi distribuiti in due tranche, gennaio 2025 e gennaio 2026, oltre all’introduzione dell’indennità di presenza in sostituzione dell’elemento di garanzia retributiva.

Di conseguenza, per i lavoratori inquadrati con il CCNL HV40 che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, la tranche di aumento retributivo erogata nel 2026 potrà beneficiare della tassazione agevolata al 5%. Considerato che la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti del settore privato si attesta, secondo i dati INPS relativi al 2024, a 24.486 euro, è ragionevole ritenere che una porzione molto significativa degli operatori della sicurezza privata rientri nella soglia reddituale prevista.

Lo stato dell’arte: codici tributo istituiti, chiarimenti in arrivo

Sotto il profilo operativo, l’Agenzia delle Entrate ha compiuto un primo passo concreto con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, istituendo i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24. In particolare, il codice “1075” è stato assegnato all’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 199/2025, mentre il codice “1609” riguarda il versamento in sede di assistenza fiscale. Con la precedente Risoluzione n. 2/E della stessa data sono stati istituiti anche i codici per l’imposta sostitutiva al 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni.

L’istituzione dei codici tributo rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per la piena operatività della misura. Restano infatti aperti diversi nodi interpretativi che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella Circolare n. 1/2026, ha già segnalato. La questione centrale riguarda la corretta identificazione delle voci retributive effettivamente agevolabili: occorre isolare con precisione la quota di aumento riconducibile al rinnovo del CCNL, distinguendola da premi, straordinari, una tantum e altre componenti che non rientrano nel perimetro dell’agevolazione. La Fondazione Studi ha inoltre precisato che la tassa piatta si applica ai soli contratti nazionali, escludendo la contrattazione territoriale e aziendale, e che per i contratti sottoscritti prima del 2026 rientrano nell’agevolazione soltanto le tranche di aumento effettivamente corrisposte a partire dal 2026, non quelle già erogate nel biennio precedente.

Adempimenti pratici per le imprese del settore

Le aziende che applicano il CCNL HV40, e più in generale le imprese del settore della sicurezza privata, dovranno adottare alcune cautele operative. La prima verifica riguarda il requisito reddituale in capo a ciascun lavoratore: per i dipendenti già in forza, il controllo potrà essere effettuato sulla base della Certificazione Unica o della busta paga di dicembre 2025. Per i neoassunti nel 2026, sarà invece necessario acquisire una dichiarazione del lavoratore relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, inclusi quelli con precedenti datori di lavoro.

Sul piano della gestione del cedolino, i software di payroll dovranno essere aggiornati per: codificare con voci dedicate la quota di incremento derivante dal rinnovo CCNL, calcolare l’imposta sostitutiva al 5% separatamente dall’IRPEF ordinaria, esporre la trattenuta in modo trasparente nella busta paga, e gestire correttamente il conguaglio di fine anno o di fine rapporto verificando la legittimità dell’agevolazione applicata.

Non è previsto un tetto massimo di importo detassabile: l’unico vincolo è che si tratti di un incremento retributivo definito da un rinnovo collettivo e corrisposto nel 2026. In coerenza con il principio di cassa allargata, dovrebbero rientrare nella disciplina anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2027 riferite a competenze 2026, ma anche su questo punto si attendono conferme ufficiali.

Le raccomandazioni dell’AISS

In questa fase di transizione, l’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria raccomanda a imprese e consulenti del lavoro un approccio prudente. I codici tributo sono operativi, ma le indicazioni interpretative dell’Agenzia delle Entrate non sono ancora complete. La corretta individuazione delle voci retributive agevolabili richiede una lettura congiunta delle norme contrattuali e delle disposizioni fiscali che, in assenza di chiarimenti definitivi, espone al rischio di errori di calcolo e possibili contestazioni in sede di controllo.

Si consiglia pertanto di predisporre fin da ora le procedure di verifica del requisito reddituale, di concordare con i fornitori di software paghe le modalità di codifica delle voci da rinnovo, e di attendere i chiarimenti ufficiali prima di procedere all’applicazione effettiva dell’agevolazione nei cedolini. Qualora l’imposta sostitutiva non venga applicata nelle prime mensilità dell’anno, il recupero potrà avvenire in sede di conguaglio, senza pregiudizio per il lavoratore.

L’AISS seguirà l’evoluzione della normativa e dei provvedimenti attuativi, fornendo tempestivi aggiornamenti agli associati e alle imprese del settore.

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Riferimenti CCNL

https://www.aissitalia.org/area-ccnl/

https://www.enbisit.com/

Riferimenti normativi:

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 7–12

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 (codici tributo 1075 e 1609)

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 (codici tributo maggiorazioni notturno/festivo/turni)

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 1/2026

CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza, sottoscritto il 26 novembre 2024 (Codice CNEL HV40, Codice Contratto INPS 291)

INPS, Osservatorio lavoratori dipendenti del settore privato, dati 2024 (pubblicato il 18 novembre 2025)

Il Sole 24 Ore, Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2026 (stime sulla platea dei beneficiari)