Garante della Privacy. «Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate»

Segreteria addetti ai servizi di controllo

Controllo Green Pass, il Garante per la protezione dei dati personali interviene e contraddice il Ministero dell’Interno, è successo in pochi giorni.

Quando il Garante per la protezione dei dati personali si è visto recapitare un quesito posto dalla Regione Piemonte si è riunito in seduta straordinaria per esaminare il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere al quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar si è espresso a favore ribadendo che  la «disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato DPCM». Il Ministero dell’Interno ha quindi emanato una nuova circolare nella quale ha cercato di fare chiarezza

vedi :”Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. ”