Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell’articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (16A08625) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l’impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009, di
attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235,
recante «Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita’ d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la
formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio
2009, n. 94»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2010,
recante «Modifiche all’art. 8 del decreto del Ministro dell’interno 6
ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per
l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi
di controllo delle attivita’ d’intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge
15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l’applicazione delle
disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31
dicembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 17 dicembre 2010,
recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 –
Regolamentazione dell’impiego del personale addetto ai servizi di
controllo delle attivita’ di intrattenimento e spettacolo nei luoghi
aperti al pubblico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2010, n. 304;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 30 giugno 2011,
recante «Modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre
2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2011, n.
167;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 giugno 2012,
recante «Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre
2009» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2012, n. 166;
Ritenuta la necessita’ di procedere ad alcune modifiche ed
integrazioni del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, al
fine anche di implementarne ulteriormente l’efficacia;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009 recante
determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita’ d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la
formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15
luglio 2009, n. 94.
1. Al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, come
modificato dai decreti del Ministro dell’interno , in data 31 marzo
2010, 17 dicembre 2010, 30 giugno 2011 e 15 giugno 2012, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, al comma 3, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il
seguente: «Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda
d’iscrizione, il personale puo’ essere avviato allo svolgimento
dell’attivita’, nelle more che il Prefetto perfezioni l’iscrizione
all’elenco di cui al comma 1 ovvero formalizzi il provvedimento di
diniego.»;
b) all’art. 1, comma 4, la lettera c) e’ sostituta dalla
seguente: «c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o
condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di
cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma
2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonche’ per uno
dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo
mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I,
e titolo XII del codice penale, nonche’ per i delitti di cui all’art.
380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;»
c) all’art. 1, comma 4, dopo la lettera g), e’ aggiunta la
seguente lettera: «h) essere in possesso di contratto di lavoro con
il gestore delle attivita’ di cui al comma 1 ovvero con il titolare
dell’istituto di cui al comma 2»;
d) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: «l’attualita’ dei
requisiti» sono aggiunte le seguenti: «Il personale puo’ continuare a
svolgere le attivita’ di cui all’art. 5 nelle more del completamento
delle procedure di revisione biennale.»;
e) all’art. 4, al comma 1-ter, dopo le parole: «responsabilita’
penale, civile e amministrativa,» sono aggiunte le seguenti: «dandone
comunicazione preventiva al Questore competente,»;
f) all’art. 4, al comma 1-ter, dopo l’ultimo capoverso, e’
aggiunto il seguente: «L’impiego di personale non iscritto
nell’elenco con mansioni di supporto, anch’esso in possesso di
contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attivita’ di cui
al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2, e’
consentito anche negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del
comma 1, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli
d’intesa territoriali di cui all’Accordo quadro tra Ministero
dell’interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi
di controllo delle attivita’ d’intrattenimento e spettacolo del 21
giugno 2016;
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2016
Il Ministro: Alfano